PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

              a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;

              b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;

              c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

              d) la rilevazione degli incidenti stradali;

              e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».

 

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Art. 2.
(Limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

      «1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità indicati all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. l68»;

          b) al comma 6 dell'articolo 142, dopo le parole: «debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «adeguatamente segnalate all'utenza e con segnalatore a display della velocità puntuale,».

      2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 345 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Le singole apparecchiature devono essere omologate e approvate dal Ministero dei trasporti e sono soggette a taratura metrica annuale».

Art. 3.
(Destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità).

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «4-ter. Le entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità

 

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accertate tramite le fonti di prova di cui all'articolo 142, comma 6, sono destinate a investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale. A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo cui affluisce il 70 per cento delle suddette risorse. La restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per la copertura di spese correnti. Le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».