1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
«1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità indicati all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. l68»;
b) al comma 6 dell'articolo 142, dopo le parole: «debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «adeguatamente segnalate all'utenza e con segnalatore a display della velocità puntuale,».
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 345 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Le singole apparecchiature devono essere omologate e approvate dal Ministero dei trasporti e sono soggette a taratura metrica annuale».
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-ter. Le entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità